E’ condizione essenziale per accedere al superbonus energetico/sismico la regolarità urbanistico/edilizia dell’immobile oggetto dell’intervento. I professionisti sono molto sollecitati in tal senso, anche quelli che non si occupano di 110%, perché nonostante la norma sulla regolarità edilizia e catastale sussista dal lontano 1985, da quando cioè è entrata in vigore la prima legge sul condono edilizio (la L. 47/85), pena la possibile invalidazione della compravendita, la sensibilità dei cittadini sul tema si è acuita dietro la minaccia di invalidità del superbonus.
Peraltro, la vecchia norma consentiva le stipule dichiarando che l’immobile era stato costruito in data antecedente al 1967 e quindi, in quel caso, pochi si davano pena di effettuare le verifiche, pur dai costi modesti. Ma oggi la regolarità è necessaria indipendentemente dalla data dell’edificio, e quindi c’è un gran daffare in questo senso, con relativo intasamento degli uffici comunali, già provati dalla situazione COVID.
E’ evidente a questo punto che, se per il solo controllo urbanistico sono necessari ormai almeno tre mesi, e salvo poi che si debba procedere anche a una sanatoria, i tempi per la fruizione del bonus sono troppo ristretti. C’è da sperare che il legislatore ne tenga conto.